Art. 1.
(Ufficiali generali e ufficiali superiori delle Forze armate).

      1. Le disposizioni sul porto d'armi previste dall'articolo 73, primo comma, del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, sono estese agli ufficiali generali e agli ufficiali superiori delle Forze armate.
      2. La facoltà di portare le armi comuni prevista dall'articolo 73, primo comma, del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, è attribuita al personale di cui al comma 1 esclusivamente ai fini della difesa personale.