1. Le disposizioni sul porto d'armi previste dall'articolo 73, primo comma, del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, sono estese agli ufficiali generali e agli ufficiali superiori delle Forze armate.
2. La facoltà di portare le armi comuni prevista dall'articolo 73, primo comma, del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, è attribuita al personale di cui al comma 1 esclusivamente ai fini della difesa personale.